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Responsabilità
Civile
Famiglia

Responsabilità Civile Vita Privata

In una scala di priorità  la  polizza di Responsabilità civile, che tutela il patrimonio dell’assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi, nell’ambito della vita privata e di relazione, dovrebbe avere il primo posto in quanto rappresenta una tutela contro quegli imprevisti della vita quotidiana che possono gravare sul patrimonio di una famiglia.



La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali convenuti, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• danneggiamenti a Cose ed animali;
in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione e di seguito elencati.
È inclusa altresì la responsabilità dell’Assicurato per fatto doloso delle persone di cui egli debba rispondere a norma di legge.
La garanzia è valida anche per le azioni di Rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

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A titolo esemplificativo  e non esaustivo:

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  • la proprietà e/o conduzione dell’abitazione abituale e di quella secondaria;

  • proprietà e/o uso di animali domestici  o animali da sella ;

  • addetti ai servizi domestici;

  • l’esercizio di sport;

  • la pratica di attività come il bricolage o il giardinaggio;

  • l’esuberanza dei bambini;

  • biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard e monopattini elettrici, hoverboard e monocicli elettriche;

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 Se il vostro appartamento è in un condominio, queste polizze coprono – per ciò che riguarda la vostra quota – anche i danni che derivano dalla conduzione degli spazi che sono in comune con gli altri appartamenti. Cosa che si rivela di grande aiuto se il condominio non ha l’assicurazione o  se è scaduta.

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.

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