Il quadro normativo sull’intermediazione assicurativa
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L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolata dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), che rappresenta la normativa primaria di riferimento per imprese, intermediari e operatori del settore.
Il Codice è stato successivamente modificato da diversi interventi legislativi, tra cui il D.Lgs. n. 74/2015 e il D.Lgs. n. 68/2018, quest’ultimo finalizzato al recepimento della Direttiva (UE) 2016/97, nota come Insurance Distribution Directive (IDD), entrata in vigore in Italia a partire dal 1° ottobre 2018.
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La Insurance Distribution Directive (IDD)
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La IDD ha introdotto un cambiamento epocale nel settore della distribuzione dei prodotti assicurativi, fissando regole armonizzate valide per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Questa direttiva si applica a tutti i prodotti assicurativi, inclusi:
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Polizze danni
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Prodotti di puro rischio
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Soluzioni di risparmio
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Prodotti di investimento assicurativo
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Strumenti di previdenza complementare
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La filosofia della IDD pone il cliente al centro dell’intero processo di distribuzione assicurativa.
L’obiettivo principale è rafforzare la tutela del consumatore attraverso:
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Maggiore trasparenza nelle informazioni
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Obbligo di fornire raccomandazioni personalizzate quando viene offerta una consulenza
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Riduzione dei conflitti di interesse tra intermediari e clienti
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Introduzione di regole uniformi di comportamento corretto per tutti gli operatori della filiera assicurativa
Inoltre, la IDD estende le regole di condotta non solo agli intermediari assicurativi tradizionali, ma anche a tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione dei prodotti, compresi banche, broker, agenti, compagnie e operatori digitali.
Questa uniformità riduce le distorsioni concorrenziali e garantisce un sistema più equilibrato e trasparente.
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Il ruolo dell’IVASS
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L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è l’autorità di controllo e regolamentazione del settore.
In base al Codice delle Assicurazioni Private, IVASS emana la cosiddetta normativa secondaria, ovvero Regolamenti e Provvedimenti vincolanti che specificano e dettagliano gli obblighi degli operatori.
A seguito del recepimento della IDD, IVASS ha pubblicato tre regolamenti fondamentali:
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Regolamento n. 40/2018 → disciplina la distribuzione assicurativa e riassicurativa
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Regolamento n. 41/2018 → regola la trasparenza, la pubblicità e la realizzazione dei prodotti assicurativi
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Regolamento n. 39/2018 → definisce il procedimento sanzionatorio
Questi regolamenti stabiliscono le regole pratiche per la vendita dei prodotti, l’informativa al cliente, la gestione dei reclami, la formazione degli intermediari e le modalità di vigilanza.
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Le principali novità introdotte dalla IDD
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La IDD ha portato una serie di cambiamenti rilevanti, tra cui:
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Valutazione delle richieste e delle esigenze del cliente → Ogni polizza deve essere proposta solo dopo aver analizzato le reali necessità del cliente.
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Consulenza personalizzata → In caso di vendita con consulenza, l’intermediario deve fornire una raccomandazione dettagliata, spiegando i motivi per cui un determinato prodotto è adatto.
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Prevenzione dei conflitti di interesse → I distributori devono adottare misure organizzative per tutelare il cliente da pratiche scorrette.
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Maggiore trasparenza → Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro, semplice e comprensibile.
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Rafforzamento del sistema sanzionatorio → IVASS ha ampliato il potere di vigilanza e introdotto regole più severe per le violazioni.
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Aggiornamenti normativi successivi alla IDD
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Negli anni successivi all’introduzione della IDD, il quadro normativo è stato ulteriormente aggiornato:
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1. D.Lgs. n. 187/2020 (in vigore dal 9 febbraio 2021)
Ha introdotto modifiche significative al Codice delle Assicurazioni Private, tra cui:
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Nuova definizione di attività di distribuzione assicurativa
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Disciplina sugli intermediari accessori
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Introduzione dell’Arbitro Assicurativo
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Regole sulle politiche di remunerazione
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Norme relative alla vendita abbinata di prodotti
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Maggiori tutele per il cliente e procedure sanzionatorie più chiare​
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2. Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024
Recentemente, IVASS ha concluso una consultazione pubblica per introdurre modifiche ai Regolamenti n. 40/2018 e 41/2018, con tre obiettivi principali:
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Semplificazione dell’informativa precontrattuale → documenti più chiari e snelli sia sul distributore che sul prodotto
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Razionalizzazione delle procedure di trasparenza → riduzione degli oneri burocratici per gli intermediari
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Integrazione dei principi di finanza sostenibile → adeguamento alle nuove direttive UE sulla sostenibilità.
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3. Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 (in vigore dal 31 marzo 2021)
Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha introdotto modifiche importanti ai Regolamenti IVASS n. 38, n. 40 e n. 41 e ai Regolamenti ISVAP n. 23 e n. 24.
L’obiettivo principale è semplificare gli adempimenti, aumentare la trasparenza e rafforzare la tutela del cliente, garantendo coerenza con la Direttiva IDD.
Ecco le principali novità:
a) Obbligo rafforzato di conservazione documentale
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L’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 è stato modificato:
gli intermediari devono conservare per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto tutti i documenti relativi all’attività di distribuzione, tra cui:-
proposte e contratti firmati;
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conferimenti d’incarico;
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documentazione relativa agli incaricati e alla loro formazione;
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informazioni sugli adempimenti previsti dall’art. 30-decies del Codice delle Assicurazioni.
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Questo rafforza la tracciabilità dei rapporti e semplifica eventuali controlli da parte dell’IVASS.
b) Abrogazione di alcuni obblighi documentali
Gli articoli 58 e 59 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che imponevano la redazione e conservazione della valutazione di adeguatezza e della raccomandazione personalizzata firmata dal cliente, sono stati abrogati.
Rimane l’obbligo di valutare le esigenze del cliente, ma non è più necessario conservare la relativa documentazione cartacea.
c) MUP – Modello Unico di Presentazione (sostituisce gli allegati del 97/2020)
Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 aveva introdotto nuovi allegati per l’informativa precontrattuale, ma questi sono stati superati dal Provvedimento IVASS n. 111/2021, che ha introdotto il MUP – Modello Unico di Presentazione.
Dal 31 marzo 2022, il MUP è l’unico documento precontrattuale valido da consegnare al cliente, con l’obiettivo di:
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Semplificare e uniformare le informazioni;
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Garantire maggiore trasparenza e chiarezza;
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Ridurre il numero di documenti e standardizzare le procedure.
Grazie al MUP, tutte le informazioni principali sono contenute in un unico documento, facile da leggere e conforme agli standard europei.
d) Requisito del diploma per intermediari accessori e addetti (Sezione E RUI)
Dal 31 marzo 2021 è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore per l’iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari (RUI).
Tuttavia, è prevista un’esenzione:
chi era già iscritto al RUI prima del 31 marzo 2021 non è obbligato ad avere il diploma, anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
Impatto operativo per gli intermediari
Il provvedimento comporta:
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aggiornamento della modulistica interna;
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adeguamento delle procedure di compliance;
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gestione più rigorosa della conservazione documentale;
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aggiornamento delle informative precontrattuali tramite MUP;
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verifica dei requisiti di iscrizione dei collaboratori.
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4. Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 (in vigore dal 31 marzo 2021)
Il Regolamento IVASS n. 45/2020 disciplina il governo e il controllo dei prodotti assicurativi (POG – Product Oversight and Governance).
Il suo obiettivo è garantire che ogni prodotto assicurativo sia progettato, distribuito e monitorato nell’interesse del cliente finale.
a) Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a:
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Imprese di assicurazione;
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Intermediari produttori di fatto;
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Distributori che collocano i prodotti, inclusi banche, broker, agenti e canali digitali.
b) Target Market e Target Market negativo
Gli operatori devono identificare con precisione:
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Il Target Market → i clienti per i quali il prodotto è adatto;
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Il Target Market negativo → i clienti ai quali il prodotto non deve essere proposto.
Questa analisi è obbligatoria in fase di progettazione, approvazione e distribuzione dei prodotti.
c) Accordi tra produttori e distributori
Il regolamento impone accordi scritti tra produttore e distributore, che definiscono:
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i flussi informativi da condividere;
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le responsabilità di ciascun soggetto;
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le modalità di monitoraggio della distribuzione.
Questi accordi devono essere rivisti periodicamente.
d) Controllo interno e gestione dei rischi
Le imprese e gli intermediari devono adottare sistemi di controllo interni per:
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monitorare l’adeguatezza dei prodotti;
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verificare il rispetto del target market;
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correggere rapidamente eventuali criticità emerse nella fase di distribuzione.
e) Conseguenze in caso di violazioni
Se un distributore colloca ripetutamente prodotti fuori target, l’impresa produttrice può:
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imporre restrizioni;
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modificare i flussi di distribuzione;
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interrompere il rapporto commerciale con l’intermediario.
Questo rafforza la protezione del cliente e la qualità complessiva dell’offerta assicurativa.
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Conclusioni
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Il settore dell’intermediazione assicurativa è oggi regolato da un quadro normativo articolato e in continua evoluzione, che mira a:
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Garantire maggiore tutela per i consumatori
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Rafforzare la trasparenza e la correttezza degli operatori
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Uniformare le regole all’interno dell’Unione Europea
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Adattarsi alle nuove sfide della sostenibilità e della digitalizzazione
Grazie a questo impianto normativo, il cliente è finalmente al centro del processo decisionale, e ogni prodotto viene proposto nell’ottica di rispondere alle sue esigenze reali.
RESPONSABILITA' CIVILE
Responsabilità
contrattuale e
extracontrattuale
Onere della prova
Valutazione del danno
Mora
Prescrizione
La responsabilità
contrattuale del
Professionista
PROFESSIONI
REGOLAMENTATE
Contratto d'opera
Obbligo a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale
Polizza di responsabilità civile professionale
settore sanitario
Polizza di responsabilità civile professionale avvocato
Nell’ambito della generale categoria della responsabilità civile si è soliti individuare due distinte figure: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Allo scopo di definire l’ambito dei due tipi di responsabilità basterà notare che, mentre la prima consegue all’inadempimento di un’obbligazione preesistente, la seconda si ha quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto.
La terminologia usata non deve trarre in inganno né bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto: ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato che può scaturire anche da una delle altre fonti indicate dall’articolo 1173 c.c..
La distinzione di cui si tratta non ha un valore meramente teorico: la disciplina cui é assoggettata ciascuna sua forma presenta infatti connotati differenti, benché sussistano norme comuni quali l’articolo 2056 che, in ordine alla determinazione del risarcimento, rinvia ai criteri dettati in tema di responsabilità contrattuale.
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Una prima diversità attiene all’onere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l’atteggiamento soggettivo dell’autore (colpa o dolo),in quella contrattuale l’onere della prova è invertito: in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando l’attore dal relativo onere probatorio. Si tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l’assenza di colpa e cioè che l’impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile.
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Ulteriore diversità è nella valutazione del danno. Nella responsabilità extracontrattuale, infatti, vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili; in quella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.
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Altra differenza poi concerne l’istituto della mora,
"il ritardo ingiustificato e imputabile al debitore (quindi colposo), da quest'ultimo frapposto nell'adempimento dell'obbligazione, qualora essa possa essere eseguita anche dopo la scadenza",mentre nella responsabilità contrattuale non opera mai automaticamente al ritardo, potendosi configurare una tolleranza del creditore al ritardo, in quella extracontrattuale invece essa opera ex re in quanto non è possibile al contrario ammettere alcuna tolleranza.
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Occorre infine soffermarsi sul diverso modo di atteggiarsi della prescrizione. L’articolo 2947 c.c. introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli. Viceversa in campo contrattuale, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 2947 al fatto illecito, si applica la regola generale dell’articolo 2946 che prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.
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La responsabilità contrattuale del professionista intellettuale deriva dall’inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto e definite dall’art. 2230 c.c., che indica come oggetto del contratto le prestazioni di opera intellettuale. Considerata la particolare natura dell’obbligazione assunta dal professionista, e cioè il fatto di identificarla come obbligazione di mezzi e non di risultato, l’inadempimento non può essere fatto discendere dal mancato raggiungimento dell’obiettivo posto dal cliente, ma deve essere valutato in base al dovere di diligenza, che prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua alla natura dell’attività esercitata.
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Professione regolamentata:l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Le professioni intellettuali sono disciplinate dalla Costituzione, all’art. 33, comma 5, che prevede la necessità di superare un esame di Stato al fine di ottenere l’abilitazione professionale e dal codice civile, nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo, dall’art 2229 all’art. 2238.
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La normativa dettata per il contratto d’opera in generale ,art. 2230 c.c., è applicabile anche alle professioni intellettuali.
La differenza è che mentre nel contratto d’opera l’attività lavorativa è volta al raggiungimento di un determinato risultato, ( obbligazione di risultato ), nel contratto d’opera intellettuale la prestazione consiste in un determinato comportamento rispetto ad un risultato stabilito dal cliente ( un’obbligazione di mezzi).
L’inadempimento del professionista non può quindi derivare dal mancato raggiungimento del risultato posto come obiettivo dal cliente, ma deve considerare la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e della diligenza prevista dall’art. 1176, comma 2 c.c. che considera la natura dell’attività esercitata e si riferisce dunque alla diligenza media che il professionista medio deve avere nello svolgimento di un incarico.
Al professionista è sempre richiesto un grado di diligenza più alto di quello che ci si aspetterebbe dal normale cittadino.
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Negligenza: quando per disattenzione o per superficialità si trascurano le norme che regolano lo svolgimento dell’attività; una serie di comportamenti negativi che hanno caratterizzato l’operato del professionista, scelte fatte con disattenzione, scarso impegno, e trascuratezza.
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Imprudenza: quando l’attività professionale è svolta con istintività e senza una sufficiente e preliminare riflessione senza mantenere un comportamento accorto nella scelta dei mezzi più idonei al conseguimento del risultato migliore.
Il concetto di imprudenza rappresenta quindi il limite massimo oltre al quale non può spingersi la discrezionalità del professionista.
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Imperizia: l'imperizia è riconducibile alla mancanza di competenze da parte del soggetto incaricato; costituiscono parte integrante della prestazione cui si è obbligato il professionista sia la cultura che l'esperienza con la conseguenza che il professionista è tenuto ad acquisire, implementare e conservare le competenze necessarie per l'attività svolta; non si può prescindere dalle soluzioni indicate dalla scienza che vengono unanimemente accolte dalla pratica della professione.
Il professionista intellettuale è stato considerato un lavoratore autonomo con la conseguenza che egli possiede un certo potere discrezionale sulle modalità di esecuzione della prestazione che gli è stata commissionata.
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Come previsto dalla Riforma delle Professioni D.P.R. 7 agosto 2012 n° 137, il 15 agosto 2013 è entrato in vigore per le professioni regolamentate l’obbligo a stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale.
Dal 15 Agosto 2014 è scattato l'obbligo, già introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 e successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013 , per tutti gli operatori del settore sanitario .
Dall' 11 ottobre 2017, con la Legge 31 dicembre 2012 n° 247 , è scattato l'obbligo, per gli avvocati.
Dal 15 agosto 2013 quindi tutti i professionisti iscritti ad Albi professionali, e a seguire tutti gli operatori del settore sanitario e gli avvocati, hanno l’obbligo di stipula di una polizza di responsabilità civile che ha per oggetto la "responsabilità civile" del professionista copre cioé i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave),inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista.
Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato sanzionato dagli Ordini professionali di competenza.
La polizza non copre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.
In relazione alla tipologia di errore commesso:
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Colpa lievissima, che ricorre solitamente quando per contratto si stabilisce un livello di diligenza superiore a quello medio e, in genere, si è imputati per semplice “responsabilità extracontrattuale”;
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Colpa lieve, se l’attività che ha cagionato il danno è stata svolta con impulsività e imprudenza;
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Colpa grave, se il professionista, nel compiere l’attività, non ha tenuto conto nemmeno delle più elementari norme regolanti la professione.
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Con la legge Gelli Bianco dell' 8 marzo 2017 n° 24 acquisisce rilevanza fondamentale la natura del rapporto tra medico e paziente. Ai fini assicurativi è particolarmente importante stabilire se il rapporto tra medico e paziente sia contrattuale oppure extracontrattuale.
Tale distinzione riguarda i medici che lavorano nelle strutture sanitarie sia pubbliche, private, che accreditate. Parliamo di strutture di ogni tipo come cliniche, ospedali, poliambulatori, RSA, centri odontoiatrici, ecc.
Rapporto contrattuale: medico e paziente hanno un rapporto diretto. Il paziente paga la prestazione direttamente al medico. Il medico esegue la sua prestazione direttamente al paziente. C’è un vincolo contrattuale tra medico e paziente.
Rapporto extracontrattuale: medico e paziente hanno un rapporto indiretto. Il paziente si rivolge alla struttura sanitaria che eroga la prestazione per il tramite del medico. C’è un rapporto contrattuale diretto tra medico e struttura ed un altro rapporto contrattuale tra paziente e struttura. Il pagamento del medico è a carico della struttura. La struttura è pagata dal paziente (se privata) o dall’Asl (se convenzionata).
Talvolta è configurabile un rapporto contrattuale tra medico e paziente anche se la prestazione del medico è eseguita all’interno di una struttura sanitaria. In questo caso la struttura fornisce solo le prestazioni di accoglienza, soggiorno, alberghiere. Il medico ha un rapporto diretto col paziente, fattura direttamente al paziente il suo onorario. Il paziente pertanto pagherà un importo alla struttura (es. giorni di pernottamento) ed un altro importo al medico per la prestazione professionale.
Fatta tale premessa, la legge Gelli dispone che il medico che ha un rapporto extracontrattuale col paziente risponde civilmente per la sola Colpa Grave.
Il medico che ha un rapporto contrattuale col paziente, invece, risponde sia per la colpa lieve e sia per la colpa grave.
L’instaurazione del rapporto extracontrattuale col paziente potrà concretizzarsi:
- sia nel caso in cui il medico sia un libero professionista o convenzionato che fattura alla struttura,
- sia nel caso che sia un dipendente percettore di busta paga.
L'elemento importante è che non vi sia un'obbligazione di natura contrattuale e diretta tra medico e paziente.
Onere della prova e prescrizione
E' evidente che dal rapporto contrattuale emerge una responsabilità contrattuale. Da un rapporto extra-contrattuale deriva quindi una responsabilità extra-contrattuale.
Nel caso di una responsabilità contrattuale, il diritto del paziente di chiedere i danni si prescrive in 10 anni e l'onere della prova ricade sul medico che dovrà dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso invece di responsabilità extra-contrattuale la prescrizione invece si dimezza ed è quindi di 5 anni, l'onere della prova ricade sul paziente (o su i Suoi aventi causa).
E' evidente che una colpa con responsabilità extra-contrattuale produrrà effetti meno sfavorevoli al medico.
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Diversamente dalle altre categorie professionali soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del DPR 137/2012, la legge 247 del 31/12/2012 non solo ha sancito per l'avvocato l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, così come di una polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta , ma ha stabilito le condizioni minime essenziali approvate dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF, a tutela non soltanto dei terzi ma anche degli stessi Avvocati.
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Il DM 22/09/2016, in attuazione dell'art. 12 della legge 247 del 31 12 2012, stabilisce le condizioni minime essenziali per l’assicurazione della responsabilità civile professionale degli avvocati e degli infortuni dei collaboratori da stipularsi obbligatoriamente dagli Avvocati.
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Le fasce di rischio dell’assicurazione avvocato sono definite dipendono dal tipo di attività – individuale o collettiva – e dal fatturato dell’ultimo esercizio:
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Fascia A: attività individuale, fatturato inferiore a 30.000 €, massimale minimo 350.000 € per anno assicurativo e per sinistro
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Fascia B: attività individuale, fatturato tra 30.000 e 70.000 €, massimale minimo di 500.000 € per anno assicurativo e per sinistro
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Fascia C: attività individuale, fatturato superiore a 70.000 €, massimale minimo: 1 milione di euro per anno assicurativo e per sinistro
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Fascia D: attività collettiva, massimo 10 professionisti, fatturato inferiore a 500.000 €, massimale minimo 1 milione di euro per sinistro e 2 milioni di euro per anno assicurativo
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Fascia E: attività collettiva, massimo 10 professionisti, fatturato superiore a €500.000, massimale minimo 2 milioni di euro per sinistro e 4 milioni di euro per anno assicurativo
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Fascia F: attività collettiva, più di 10 professionisti, massimale minimo 5 milioni di euro per sinistro e 10 milioni di euro per anno assicurativo.
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