SINISTRI
Il sinistro rappresenta il momento più delicato del rapporto tra il Cliente, il Broker e la Compagnia di assicurazioni.
In questa fase è essenziale che la gestione sia accurata, tempestiva e improntata alla massima collaborazione tra tutte le parti coinvolte.
​
Denuncia del sinistro
​
L’assicurato è tenuto a comunicare il sinistro al Broker o direttamente alla Compagnia di assicurazioni entro tre giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria.
La denuncia deve contenere una descrizione completa e dettagliata dell’evento che ha originato il sinistro e, in caso di Responsabilità Civile Professionale, una copia dell’incarico professionale.
Alla denuncia devono essere allegati:
-
la richiesta risarcitoria eventualmente già pervenuta;
-
la documentazione prodotta dal soggetto richiedente il risarcimento;
-
ogni ulteriore documento utile a una più completa rappresentazione del sinistro.​
​
Obblighi dell’assicurato
​
Il mancato adempimento dell’obbligo di denuncia comporta:
-
una riduzione dell’indennizzo se l’inadempimento è colposo;
-
la perdita del diritto all’indennizzo se l’inadempimento è doloso.
L’assicuratore, ricevuta la denuncia, istruisce e gestisce il sinistro.
L’assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché la Compagnia possa verificare:
-
la validità della copertura assicurativa;
-
la sussistenza della responsabilità professionale.
È inoltre tenuto ad adottare ogni misura idonea ad evitare o ridurre il danno, agendo con diligenza secondo il cosiddetto obbligo di salvataggio.
​
Prescrizione e risarcimento danni
​
-
Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): il diritto al risarcimento per fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.).
Per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione è di 2 anni. -
Responsabilità contrattuale (art. 2946 c.c.): si applica il termine ordinario di prescrizione di 10 anni.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questi proposta sospende il corso della prescrizione fino a quando:
-
il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure
-
il diritto del terzo non sia prescritto.
