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Il sinistro è il momento più delicato del rapporto tra il Cliente ,il Broker e la Compagnia di assicurazioni

L’assicurato deve dare avviso del sinistro al Broker o alla Compagnia di assicurazioni  entro tre giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria.
La denuncia di sinistro deve contenere una relazione quanto più completa e particolareggiata del fatto che ha originato il sinistro e nel caso di un sinistro di Responsabilità Civile di un professionista copia dell'incarico professionale.

Alla stessa denuncia deve essere allegata la richiesta risarcitoria eventualmente già pervenuta all’assicurato con copia della documentazione prodotta dal soggetto richiedente il risarcimento del danno unitamente ad eventuali ulteriori documenti idonei ad una più completa rappresentazione del sinistro.

Il mancato adempimento all'obbligo di inoltro da parte dell'assicurato comporta una riduzione del diritto all’indennizzo per il caso in cui l’inadempimento dell’assicurato sia stato solo colposo mentre per il caso in cui l’inadempimento dell’assicurato sia stato doloso la conseguenza sarà la perdita totale del diritto all’indennizzo.

L’assicuratore istruisce il sinistro e procede alla trattazione del medesimo.

L’assicurato deve fornire all’assicuratore ogni ulteriore informazione e/o  documentazione che permettano a quest’ultimo una piena trattazione del sinistro e quindi gli consentano di accertare, da un lato, la esistenza di valida copertura assicurativa, dall’altro, la esistenza di responsabilità professionale dell’assicurato e deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno tenendo una condotta improntata al canone di diligenza (c.d. obbligo di salvataggio).

Prescrizione sinistro  e risarcimento danni.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento derivante da un fatto illecito ex art. 2043 Codice Civile (responsabilità civile extra-contrattuale)  si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
L'art. 2947 del codice civile, infatti, stabilisce in primis un termine prescrizionale di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.
La norma prevede, invece, un termine di due anni per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli.

Responsabilità contrattuale (art. 2946 Codice Civile):  è soggetta al termine prescrizionale ordinario di dieci anni. 

La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato  non sia prescritto.

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