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SINISTRI

Il sinistro rappresenta il momento più delicato del rapporto tra il Cliente, il Broker e la Compagnia di assicurazioni.
In questa fase è essenziale che la gestione sia accurata, tempestiva e improntata alla massima collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

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Denuncia del sinistro

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L’assicurato è tenuto a comunicare il sinistro al Broker o direttamente alla Compagnia di assicurazioni entro tre giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria.
La denuncia deve contenere una descrizione completa e dettagliata dell’evento che ha originato il sinistro e, in caso di Responsabilità Civile Professionale, una copia dell’incarico professionale.

Alla denuncia devono essere allegati:

  • la richiesta risarcitoria eventualmente già pervenuta;

  • la documentazione prodotta dal soggetto richiedente il risarcimento;

  • ogni ulteriore documento utile a una più completa rappresentazione del sinistro.​

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Obblighi dell’assicurato

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Il mancato adempimento dell’obbligo di denuncia comporta:

  • una riduzione dell’indennizzo se l’inadempimento è colposo;

  • la perdita del diritto all’indennizzo se l’inadempimento è doloso.

L’assicuratore, ricevuta la denuncia, istruisce e gestisce il sinistro.
L’assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché la Compagnia possa verificare:

  • la validità della copertura assicurativa;

  • la sussistenza della responsabilità professionale.

È inoltre tenuto ad adottare ogni misura idonea ad evitare o ridurre il danno, agendo con diligenza secondo il cosiddetto obbligo di salvataggio.

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Prescrizione e risarcimento danni

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  • Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): il diritto al risarcimento per fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.).
    Per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione è di 2 anni.

  • Responsabilità contrattuale (art. 2946 c.c.): si applica il termine ordinario di prescrizione di 10 anni.

La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questi proposta sospende il corso della prescrizione fino a quando:

  • il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure

  • il diritto del terzo non sia prescritto.

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