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Polizza Catastrofale Obbligatoria per le Imprese
Obbligo assicurativo contro eventi naturali 
Decreto Ministeriale n. 18/2025

 

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La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213, commi 101‑111) ha previsto l’obbligo di polizza contro calamità naturali per le imprese con partita IVA iscritte al Registro delle Imprese negli appositi termini, con obbligo di copertura a partire dal 1° gennaio 2025.
L’obbligo è stato confermato e precisato dal Decreto Interministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, e successivamente esteso e formalizzato con la Legge di conversione del Decreto-legge 39/2025, divenuta legge il 21 maggio 2025.

 

Chi è obbligato?

Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile: includono ditte individuali, società di professionisti (società tra professionisti), PMI e grandi imprese.
Esclusi:

  1. le imprese agricole (regolate da normativa differente);

  2. i professionisti che non sono imprese (cioè, non iscritti al Registro delle Imprese, senza codice ATECO di impresa), come quelli iscritti soltanto a un albo professionale o attivi con partita IVA ma senza registro d’impresa.

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La norma si applica anche se i beni strumentali (fabbricati, impianti, macchinari etc.) sono in affitto o in leasing, purché impiegati nell’attività d’impresa.

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Rischi naturali da assicurare:
Le imprese devono obbligatoriamente assicurarsi contro i seguenti eventi:

  • Alluvione

  • Esondazione

  • Inondazione

  • Terremoto (sisma)

  • Frana
     

Eventi esclusi dalla copertura obbligatoria: mareggiate, maremoti, infiltrazioni d’acqua, variazioni della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, allagamenti dovuti a piogge brevi ma di elevatissima intensità le cosiddette “bombe d’acqua”.

Queste ultime  possono essere aggiunte con pagamento di premio aggiuntivo, a discrezione delle Compagnie.

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Beni oggetto di copertura:

La polizza obbligatoria deve coprire:

  • Terreni

  • Fabbricati

  • Impianti

  • Macchinari

  • Attrezzature industriali e commerciali

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La legge di conversione ha inoltre specificato che per la determinazione del valore dei beni da assicurare, si dovrà fare riferimento a:

  • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;

  • costo di rimpiazzo per i beni mobili;

  • costo di ripristino per i terreni.

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Le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo ma   possono essere aggiunte con pagamento di premio aggiuntivo, a discrezione delle Compagnie.

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Tipologie di danni coperti: 

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La copertura assicurativa è limitata ai danni materiali e diretti ai beni sopra indicati.
Non sono coperti: danni indiretti (es. interruzione dell’attività), danni da eventi di origine antropica, conflitti armati, terrorismo, sabotaggi, inquinamento o eventi nucleari.

È possibile integrare la polizza con estensioni facoltative per rischi ulteriori non compresi nel minimo obbligatorio.

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Tra le novità introdotte dalla recente legge di conversione  si evidenziano alcune disposizioni di particolare rilievo:

  • Esclusione dagli indennizzi per immobili abusivi: non potranno accedere ad alcuna forma di copertura assicurativa né a benefici pubblici in caso di calamità gli immobili privi di regolare titolo edilizio, salvo quelli completati in epoca in cui il titolo non era richiesto per legge, o per i quali è in corso una procedura di sanatoria o condono.

  • Deroga ai limiti di copertura per grandi gruppi: le grandi imprese e i gruppi societari che stipulano contratti assicurativi globali validi per l’intero gruppo non saranno soggetti ai limiti ordinari di scoperto o franchigia, come ad esempio la soglia massima del 15% sul danno.

  • Tutela per imprenditori che utilizzano beni di terzi: in caso di danni a beni di terzi non assicurati, impiegati all’interno dell’attività, è riconosciuto all’imprenditore un ristoro per il lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo spettante al proprietario, oltre a un privilegio legale per il rimborso delle spese sostenute per la copertura assicurativa. Tale tutela si applica se il proprietario del bene non utilizza le somme ricevute per il ripristino o la rimessa in funzione del bene danneggiato.

  • Controllo sui premi assicurativi: per contrastare eventuali fenomeni speculativi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, è incaricato di monitorare e controllare l’andamento dei premi assicurativi relativi alle polizze catastrofali.

Conseguenze in caso di inadempimento:

Le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo possono incorrere in:

  • Esclusione da contributi pubblici e agevolazioni statali in caso di calamità

  • Obbligo di coprire autonomamente i danni subiti

Le sanzioni scatteranno dopo 90 giorni dalla data limite prevista per ciascuna categoria d’impresa.

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