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La fideiussione è un negozio giuridico con il quale un soggetto (garante) si impegna nei confronti di un creditore (beneficiario) a soddisfare l’obbligazione assunta da un debitore, nel caso quest’ultimo non adempia agli impegni (di “dare” e/o di “fare”) sottoscritti:
 

  • A garanzia del “dare” (es: pagamenti derivanti da un contratto di locazione, da contratti di fornitura, dilazioni, rateazioni, etc);

  • A garanzia del “fare” : esecuzione di un lavoro, fornitura di beni o servizi.

La fideiussione serve per ottenere un prestito quando le proprie garanzie non sono sufficienti per l’erogazione. In questi casi si chiede aiuto a una persona di fiducia o a un istituto di credito (le tipologie di fideiussione più diffuse sono quelle bancarie o assicurative) che firma una fideiussione nella quale si impegna a pagare il debito contratto da un’altra persona.

Nel caso in cui il debitore non può più onorare il proprio debito, il creditore può rifarsi sul fideiussore.

La volontà del garante, che è soggetto terzo rispetto a creditore e debitore, si esplica attraverso la sottoscrizione dell’atto di fideiussione.

L’atto di fideiussione è dunque un “contratto” sottoscritto da tre figure :

• un contraente (o debitore);

• un beneficiario (o creditore);

• un garante (fideiubente).

Il garante (fideiubente) è colui che offre garanzie per conto del contraente (debitore) nei confronti del beneficiario (creditore).

La fideiussione ha natura accessoria rispetto all’obbligazione garantita: esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita (art. 1939 e 1945 c.c).

E quindi la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c.); inoltre la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c. primo comma).

La fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive (art. 1942 c.c.);

Il fideiussore, infine, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante da incapacità (art. 1945 c.c.).

Esistono diverse tipologie  di fideiussioni:

  • illimitata e solidale - il fideiussore garantisce il pagamento dell’intero ammontare del debito contratto;

  • con beneficio di escussione – in questo caso il fideiussore garantisce il pagamento solo dell’ammontare rimasto ancora da saldare;

  • fideiussione pro-quota – il debito complessivo viene diviso in quote tra più garanti e ciascuno è fideiussore solo di una parte del debito totale

I principali soggetti attualmente autorizzati al rilascio di fidejussioni e cauzioni sono:

• le Banche

• le Compagnie di Assicurazione

• i Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi (confidi, iscritti ad albi specifici della Banca d’Italia).

• le Società Finanziarie

In Italia, l’attività per la prestazioni di fidejussioni, cauzioni e garanzie è riservata a società e strutture iscritte in appositi elenchi, gestiti da entità governative:

1.Banca D’Italia ( è l’organo di controllo che vigila sulle società di emanazione finanziaria e bancaria, nonché Consorzi Fidi);

2.IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l’organo di controllo che vigila sulle società di Assicurazione).

Contratto autonomo di garanzia

La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia ,che lo distingue dalla fideiussione di cui agli artt. 1936 ss c.c, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà.

Il contratto autonomo di garanzia è infatti il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo d i garanzia, ad eseguire “a prima richiesta” la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta ( salvo la sola exceptio doli, e cioè l’eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l’adempimento).

L’accessorietà è inoperante nei rapporti fra garante e creditore garantito; è, invece, operante nei rapporti fra debitore principale e creditore garantito.

Nel contratto autonomo di garanzia il garante è tenuto a una prestazione qualitativamente diversa da quella per la quale è obbligato il debitore principale: deve garantire  la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento e non l’adempimento della prestazione dedotta in contratto, quindi ha una funzione di tipo indennitario ( contrariamente alla fideiussione che è una garanzia di tipo satisfattorio , perché consente al creditore di conseguire lo stesso bene dovuto dal debitore, quindi, di soddisfare l’interesse principale).

Il garante autonomo potrà esperire l'azione di regresso unicamente nei confronti del debitore garantito e mai nei confronti del creditore beneficiario.



La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.

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