Tipologie di Medici e Obblighi Assicurativi
Normativa aggiornata alla Legge Gelli-Bianco e DM 232/2023
1️⃣ Medico Libero Professionista
Chi rientra in questa categoria:
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Opera in studio privato o in strutture convenzionate solo per l’uso di spazi e servizi.
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Ha un rapporto diretto e personale con il paziente.
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Organizza autonomamente il proprio lavoro e segue i pazienti senza supervisione della struttura.
Responsabilità secondo DM 232/2023:
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Responsabilità contrattuale completa, colpa lieve e grave
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Prescrizione: 10 anni
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Onere della prova: a carico del medico
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Massimali minimi obbligatori:
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€1.000.000 per sinistro per attività non chirurgiche
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€2.000.000 per attività chirurgiche, ortopediche, ostetriche o anestesia
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Retroattività e ultrattività: 10 anni ciascuna
Polizza necessaria:
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RC professionale completa, personale, stipulata e pagata dal medico
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Copertura obbligatoria per tutte le attività libero-professionali ed extramurarie
2️⃣ Medico Dipendente o Collaboratore di Struttura Privata
Chi rientra in questa categoria:
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Opera in cliniche private o strutture convenzionate
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Segue pazienti assegnati dalla struttura; non c’è un rapporto diretto personale
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Lavora con orari, protocolli e mansioni definiti dalla struttura
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Include medici a P.IVA in convenzione o collaborazioni autonome interne alla struttura
Responsabilità secondo DM 232/2023:
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Responsabilità limitata alla colpa grave
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Prescrizione: 5 anni
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Onere della prova: a carico del paziente
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Massimali minimi: definiti dal decreto in base al rischio della struttura
Polizza necessaria:
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RC professionale per colpa grave, stipulata e pagata dal medico
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Protegge da azioni di rivalsa o responsabilità amministrativa della struttura
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La struttura, invece, deve avere polizza RCT/RCO oppure attivare fondi di autoassicurazione per coprire i danni verso i pazienti
3️⃣ Medico Dipendente o Gettonista o Convenzionato di Struttura Pubblica
Chi rientra in questa categoria:
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Lavora in ospedali pubblici, ASL o enti del SSN
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Può essere dipendente o lavorare con incarichi a gettone
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Segue pazienti assegnati, con protocolli e turni stabiliti dall’ente pubblico
Responsabilità secondo DM 232/2023:
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Responsabilità limitata alla colpa grave
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Prescrizione: 5 anni
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Onere della prova: a carico del paziente
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Eventuali danni causati ai pazienti sono coperti dalla struttura tramite polizza RCT/RCO o autoassicurazione
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Massimali minimi: stabiliti per la struttura, non per il singolo medico
Polizza necessaria:
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RC professionale personale per colpa grave, da stipulare e pagare dal medico
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Copertura consigliata per proteggere il patrimonio in caso di azioni di rivalsa o responsabilità amministrativa verso la Corte dei Conti
Nota sugli “ibridi”
Se un medico alterna attività libero-professionale e attività in struttura pubblica o privata, ad esempio seguendo un paziente privatamente e poi operandolo in struttura, la responsabilità non si limita più alla sola colpa grave, ma comprende l’intera responsabilità civile professionale prevista dalla legge.
In questi casi è fondamentale:
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avere polizze separate per ciascuna attività, oppure
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una polizza unica che copra entrambe le tipologie di prestazioni,
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garantendo sempre i massimali minimi previsti dal DM 232/2023 e le garanzie di retroattività e ultrattività necessarie.
Questa gestione evita scoperture assicurative e tutela sia il patrimonio personale del medico sia i pazienti coinvolti.
