top of page

RICHIESTA QUOTAZIONE

La legge n° 24/2017 cosiddetta " Gelli - Bianco"  , recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è entrata in vigore il 1 aprile 2017 ed ha come tema  la responsabilità medica.

 

Il primo comma dell’art. 10 rivolge la propria attenzione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, stabilendo che queste:

“devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica “.....

''Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie" 

A seguito dell'obbligo di assicurazione o dell'adozione di misure analoghe previste dal Decreto Gelli, emerge chiaramente l'impatto economico di questa normativa. Infatti, non tutte le strutture sanitarie dispongono delle risorse necessarie per implementare le "altre analoghe misure" previste. Queste misure includono la costituzione di un Fondo Rischi e di un Fondo di messa a Riserva nel bilancio delle strutture, specificamente destinati ai risarcimenti per i sinistri denunciati.

Questa situazione assume un rilievo particolare poiché la mancanza di adeguati fondi potrebbe compromettere la capacità delle strutture di gestire efficacemente le richieste di risarcimento. Di conseguenza, una copertura assicurativa rappresenta non solo una delle opzioni obbligatorie, ma anche una salvaguardia essenziale per garantire che le strutture sanitarie possano affrontare le eventuali responsabilità in modo sostenibile e continuativo.


Polizze per strutture sanitarie

Se una struttura sanitaria o sociosanitaria desidera stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile, questa deve obbligatoriamente coprire tre ambiti di rischio, ossia:

a) La propria responsabilità per fatti commessi dalla struttura stessa ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile (ad esempio, per carenze organizzative e infezioni nosocomiali).

b) La propria responsabilità per fatti commessi da terzi ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.

c) La responsabilità civile verso terzi derivante dalle azioni dei propri dipendenti che svolgono professioni sanitarie.

I primi due rischi costituiscono l'oggetto di un'assicurazione per conto proprio, mentre per quanto riguarda il terzo rischio, è corretto parlare di un'assicurazione per conto altrui ai sensi dell'articolo 1891 del Codice Civile. In questo caso, la struttura sanitaria è il "contraente," e il soggetto "assicurato" (come definito dall'articolo 1904 del Codice Civile) è l'esercente la professione sanitaria.


 

Decreti Attuativi Legge Gelli - Bianco
 

Sono stati finalmente pubblicati i decreti attuativi della legge 24/17, che disciplinano la copertura del rischio per gli esercenti le professioni sanitarie. Questi decreti definiscono con precisione chi è tenuto a stipulare un'assicurazione e le modalità di regolamentazione della copertura assicurativa. Tra le novità, viene introdotta la possibilità per le strutture sanitarie di optare per l'auto-ritenzione del rischio.

I decreti stabiliscono anche i limiti massimi e minimi di legge per diverse tipologie di rischio e attività, e permettono al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per il risarcimento. Viene inoltre formalizzato il legame tra la formazione continua e la copertura assicurativa, introducendo un sistema di bonus-malus basato sulla sinistrosità.

Queste disposizioni rappresentano un passo significativo per garantire maggiore chiarezza e tutela sia per i professionisti sanitari che per i pazienti, promuovendo un ambiente più sicuro e responsabile nel settore sanitario.

 

 

 





 

 

 


La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.

SOCIETA' MEDICHE LABORATORI DIAGNOSTICI

 

RICHIESTA QUOTAZIONE

Clicca sul bottone per ricevere una quotazione

bottom of page