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RICHIESTA QUOTAZIONE

VISTO DI CONFORMITA'

 Definizione e Finalità.
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Visto leggero (o visto di conformità) è un controllo formale introdotto dal D.Lgs. 241/1997. Attesta che i dati dichiarati corrispondono alla documentazione contabile e fiscale, senza valutazioni di merito.

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Visto pesante (o certificazione tributaria) è un controllo sostanziale. Non solo si verifica la correttezza formale, ma si giudica la corretta applicazione delle norme tributarie (quantificazione, versamento, interpretazione), seguendo i principi di revisione fiscale .

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Quando sono obbligatori o opzionali
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  • Visto leggero è obbligatorio per:

    • compensazioni orizzontali (IVA, imposte, IRAP) oltre €â€¯5.000 annui;

    • rimborsi IVA superiori a €â€¯30.000;

    • presentazione Modello 730 .

  • Visto pesante è facoltativo e rilasciato su richiesta: attuato solo se il contribuente richiede un controllo approfondito, ad es. su bilanci in contabilità ordinaria.

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Chi può apporli
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Leggero– Dottori commercialisti ed esperti contabili/esperti in tributi iscritti a Camere di commercio (fino al 30/9/1993)📌

Pesante– Revisori contabili iscritti (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro) con almeno 5 anni di professione.

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Requisiti necessari
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  • Abilitazione telematica Entratel, iscrizione in apposito elenco dell’Agenzia;

  • Polizza RC professionale con massimale ≥ €â€¯3 milioni;

  • Nessuna sospensione dall’albo; requisiti di onorabilità e moralità Agenzia delle Entrate;

Nel caso del visto pesante, è inoltre necessario:

  • aver rilasciato visto leggero e asseverazione (se richiesti);

  • aver eseguito i controlli sostanziali e redatto scritture/rendiconti 

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Responsabilità e sanzioni
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  • Visto leggero: se rilasciato senza controlli idonei può integrare reati tributari (dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione) e comportare sanzioni penali/amministrative.

  • Visto pesante: responsabilità ampliate, inclusa penale, in caso di certificazione infedele.

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Cosa prevede la normativa vigente
 
  • ​ D.Lgs. 241/1997, art. 35: istituisce il “visto leggero” .
  • ​  D.M. 164/1999, artt. 2‑4: regolamenta visti leggero, asseverazione, certificazione tributaria.​

  •   Circolari Agenzia Entrate (es. 21/E/2009): chiarimenti su obbligo di identità soggettiva tra chi firma il visto e                chi trasmette la dichiarazione.

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Circolari principali:

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Leggero: circ. 57/E/2009  circ. 7/E/2015 circ.13/E/2019 - Controlli formali, compensazione crediti, documentazione e 

                 sanzioni.      

Pesante:  circ. 57/E/2009  circ. 13/E/2019 - Controllo sostanziale, requisiti professionali, responsabilità penale.

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📌L’espressione “fino al 30/09/1993” si riferisce a una norma transitoria contenuta nel D.M. 164/1999, che ha consentito anche a periti ed esperti in tributi iscritti presso le Camere di Commercio entro il 30 settembre 1993 di continuare ad apporre il visto di conformità, pur non essendo iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro.

In pratica:

  • Dopo quella data (30/09/1993), non è più possibile ottenere l’abilitazione al visto solo con l’iscrizione alla Camera di Commercio.

  • Chi era già iscritto come perito/esperto in tributi entro quella data ha mantenuto il diritto, se in possesso degli altri requisiti (polizza RC, Entratel, ecc.).

Quindi “fino al 30/09/1993” vuol dire che il diritto a rilasciare il visto è riservato ai soggetti già iscritti prima di quella data, non a quelli iscritti successivamente.

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RICHIESTA QUOTAZIONE

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